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L’INAIL ha fornito indicazioni sulle modalità di fruizione dei benefici relativi all’assunzione di disabili introdotti dalla Legge di Bilancio 2019.

A carico dell’Istituto è previsto il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento volto alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati del predetto progetto, per un periodo non superiore ad un anno. Le retribuzioni rimborsabili sono esclusivamente quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019.

Sono fornite le istruzioni operative per la fruizione dei benefici contributivi a favore delle cooperative sociali e delle aziende pubbliche e private, che assumono persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno. Lo sgravio dei contributi è del 95% dell’aliquota complessivamente dovuta, calcolata sulla retribuzione del lavoratore, mentre non trova applicazione sul contributo dello 0,30% per l’integrativo NASPI. Le agevolazioni sono corrisposte sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei datori di lavoro nei limiti delle risorse stanziate.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in ordine ai limiti dell’orario di lavoro dei lavoratori notturni. In particolare, viene chiarito che il parametro temporale da prendere a riferimento per calcolare la durata media dell’orario di lavoro notturno è la settimana lavorativa intesa come un periodo di 6 giorni.

Le istanze di fruizione del bonus asilo nido possono essere presentate dal 28 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in via telematica o per mezzo dei patronati, allegando le ricevute della retta del primo mese di asilo nido, oppure, per chi usufruisce dell’assistenza domiciliare, il certificato rilasciato dal pediatra.

Le domande di congedo da parte delle donne vittime di violenza di genere vanno presentate in via telematica. Fino al 31 marzo 2019 sarà comunque ancora possibile presentare l’istanza in modalità cartacea.