logo---

Per i figli nati/adottati o affidati nel 2019, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

  • un congedo obbligatorio della durata di 5 giorni, anche non continuativi;
  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

Trattamento economico

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Modalità di richiesta

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.

Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.