È stato approvato il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.5.2019.
MAXI AMMORTAMENTO
È reintrodotto il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.
Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni.
Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164. |
TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI
È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nella Finanziaria 2019. Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto, così determinata.
Anno |
Aliquota |
2019 |
22,5% |
2020 |
21,5% |
2021 |
21% |
dal 2022 |
20,5% |
A tal fine va considerato che:
- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.
Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- l’incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).
La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo.
Per le società trasparenti l’importo agevolato determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria (non è riproposta l’applicazione dell’agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).
L’agevolazione sopra esaminata è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all’art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).
DEDUCIBILITà IMU IMMOBILI STRUMENTALI
È previsto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:
Anno |
Deducibilità |
2019 |
50% |
2020 |
60% |
2021 |
60% |
dal 2022 |
70% |
PATENT BOX
A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime della c.d. “Patent box” possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), direttamente nel mod. REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo.
A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni “in idonea documentazione” così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura di cui al citato art. 31-ter a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.
In caso di rettifica del reddito agevolato la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) non è applicabile se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.
La suddetta sanzione non è applicabile anche in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98: · in cui va specificato il possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto dell’integrazione; · prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo. |
INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI
È modificata la disciplina di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.
Relativamente al regime in esame va evidenziato che:
- la percentuale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campagna, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
- è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dall’1.1.2020.
Quanto sopra è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta:
- ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- anche in caso di acquisto di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.
In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.
Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
Cittadini italiani non iscritti all’AIRE
È infine previsto che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:
- dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 16 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
RIENTRO RICERCATORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Come noto, ai sensi dell’art. 44, Legge n. 78/2010 ai docenti e ricercatori:
- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- non occasionalmente residenti all’estero;
- che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale;
è riconosciuta l’esclusione del 90% dalla tassazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.
L’agevolazione è applicabile nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi (in precedenza 3). La stessa agevolazione è applicabile:
- nei 7 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e di acquisto di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà;
- nei 10 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
- nei 12 periodi d’imposta successivi nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.
Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020. |
Docenti / ricercatori non iscritti all’AIRE
È infine previsto che i docenti / ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:
- dall’1.1.2020 possono applicare il regime di cui al citato art. 44 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 “nel testo vigente al 31.12.2018” a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
MODIFICHE REGIME FORFETARIO
I contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.
La previsione in esame, in deroga all’art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è applicabile dall’1.1.2019. |
I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).
INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA
È applicabile, fino al 31.12.2021, l’imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi.
SISMA BONUS
In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:
- nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (in precedenza limitata alla sola zona 1);
- mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;
spettano (all’acquirente dell’unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
- a 1 classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- a 2 classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%);
e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO
Con l’aggiunta del comma 3.1 all’art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del comma 1-octies all’art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, può optare per un contributo di pari importo:
- anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- rimborsato allo stesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.
FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO
È prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.
A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, le vendita a distanza di beni importati / nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:
- denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.
Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019. |
Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020. |
È previsto inoltre il differimento all’1.1.2021 dell’efficacia della presunzione di cui all’art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:
- importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
- effettuate nell’UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.
Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato art. 11-bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019 l’invio dei relativi dati va effettuato nel mese di luglio.
DECOMERCIALIZZAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI CON FINI ASSISTENZIALI
È prevista l’estensione alle associazioni con fini assistenziali del regime di “decommercializzazione” dei proventi derivanti dalle attività poste in essere in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati.
ESTENSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE REGIONALI / ENTI LOCALI
Gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli enti / concessionari della riscossione di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/97. Trattasi, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali. In particolare, tali Enti:
- entro il 30.6 possono stabilire, “con le forme prevista dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse”, l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate;
- entro 30 giorni devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
Con la presentazione dell’istanza i termini di prescrizione / decadenza relativi al recupero delle somme sono sospesi. |
La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
CREDITO D’IMPOSTA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
È precisato che la disposizione che riconosce agli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito / credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.
Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.
MODIFICHE “SABATINI-TER”
In merito all’agevolazione c.d .“Sabatini - ter” è previsto:
- l’aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna impresa;
- l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento;
- l’erogazione in un’unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali).
SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE
È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall’agevolazione c.d. “Sabatini - ter”, è esteso anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.
In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:
- 5%, per le micro / piccole imprese;
- 3,575%, per le medie imprese.
TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE
Con l’introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l’obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l’anno “individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”.
Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:
- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
È “rivista” la disciplina dell’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici, prevedendo che:
- a partire dal 2018 i soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
I predetti obblighi di pubblicazione:
- a partire dall’1.1.2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato).
Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”:
- non sono applicabili nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.
Le cooperative sociali, oltre all’obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98. |
è infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purchè il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro:
- nella Nota integrativa;
ovvero, in mancanza
- nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
SCADENZARIO Mese di MAGGIO |