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La Finanziaria 2019 ha riconosciuto per il 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, un credito d’imposta, “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI” con riferimento ai locali dove è esercitata l’attività di vendita, nonché alle spese di locazione / altre spese individuate da un apposito Decreto, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

In particolare il credito in esame è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.

Recentemente, con uno specifico Decreto, pubblicato sulla G.U., sono state emanate le disposizioni applicative in merito all’agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

L’agevolazione riguarda i punti vendita:

  • esclusivi, ossia gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • non esclusivi, ossia gli esercenti attività commerciali abilitati alla vendita di quotidiani / periodici ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001, se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune. In particolare possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo i seguenti soggetti:
  • rivendite di generi di monopolio;
  • rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;
  • bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  • strutture di vendita ex art. 4, comma 1, lett. e (medie strutture di vendita), f (grandi strutture di vendita) e g (centri commerciali), D.Lgs. n. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;
  • esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

  • sede legale in uno Stato UE / SEE;
  • residenza fiscale in Italia / presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui è riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati il beneficio;
  • per i punti vendita esclusivi, l’indicazione del codice attività 62.10 (“Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici”);
  • per i punti vendita non esclusivi, l’indicazione di uno dei seguenti codici attività:
  • rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
  • rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
  • bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
  • strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq (codice 47.61).

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Come sopra accennato l’agevolazione in esame si sostanzia in un credito d’imposta la cui determinazione differisce a seconda che il punto vendita sia o meno esclusivo.

Il credito d’imposta è concesso ad ogni esercente nella misura massima pari a € 2.000 per ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.

 Punti vendita esclusivi

Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d’imposta in questione è parametrato agli importi pagati per i locali in cui il soggetto esercita l’attività, con riferimento alle seguenti voci:

  • imposta municipale unica (IMU);
  • tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  • canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  • tassa sui rifiuti (TARI);
  • spese per locazione, al netto dell’IVA, se il soggetto opera come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Le voci sopra riportate sono da riferirsi agli importi pagati nell’anno precedente alla richiesta dell’agevolazione.

 

Esempio 1

L’edicola BF (codice attività 47.62.10) per il 2018 ha pagato le seguenti spese:

·      TASI                                                     €      300

·      TARI                                                     €      700

·      Locazione locale                                     € 14.000

L’edicola non è l’unico punto vendita presente nel territorio comunale.

Voce di spesa

Importo pagato

TASI

                           300

TARI

                           700

Totale

                        1.000

L’ammontare del credito d’imposta spettante risulta pari a € 1.000. 

 

Esempio 2

L’edicola OZ (codice attività 47.62.10) per il 2018 ha pagato le seguenti spese:

·      IMU                                                  €   1.200

·      TASI                                                 €      300

·      TARI                                                 €      700

L’edicola non è l’unico punto vendita presente nel territorio comunale.

Voce di spesa

Importo pagato

IMU

                         1.200

TASI

                            300

TARI

                            700

Totale

                         2.200

L’ammontare del credito d’imposta spettante risulta pari a € 2.000. 

 Punti vendita non esclusi

Per i punti vendita non esclusivi, il credito d’imposta in esame è:

  • parametrato alle voci sopra elencate;
  • commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi conseguiti dalla vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i ricavi complessivi considerando per le vendite soggette ad aggio / ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Per accedere al credito d’imposta è necessario presentare in via telematica un’apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita procedura che sarà resa disponibile all’indirizzo Internet www.impresainungiorno.gov.it.

La richiesta deve essere presentata dall’1.9 al 30.9 di ciascun anno.

Così la richiesta del “bonus edicole” 2019, relativo alle spese 2018, va presentata dall’1.9 al 30.9.2019.

La richiesta deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • per ogni voce di spesa che concorre alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta;

e

  • degli aiuti “de minimis” ricevuti nel corso dei 2 esercizi precedenti e nell’esercizio in corso.

Per i punti vendita esclusivi che possono “conteggiare” anche le spese di locazione del locale in cui è esercitata la vendita, la richiesta deve contenere anche la certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è esercitata l’attività, attestante l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi, la richiesta, oltre alla predetta documentazione e certificazione, deve contenere una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente il rapporto tra i ricavi della vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i ricavi complessivi.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame il soggetto deve risultare iscritto negli elenchi appositamente stilati dal Dipartimento, entro il 31.12 di ciascuno dei 2 anni cui si riferisce il credito d’imposta (l’elenco è trasmesso anche all’Agenzia delle Entrate).

In tale elenco, per ciascun beneficiario, è indicato l’importo spettante assunto nel limite massimo previsto.

Se l’importo dei crediti d’imposta richiesti è superiore, per ciascun anno, alle risorse finanziarie disponibili, la ripartizione avviene in maniera proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Le risorse disponibili per la concessione dell’agevolazione in esame ammontano a € 13 milioni per il 2019 e € 17 milioni per il 2020.

Merita evidenziare che il citato Dipartimento provvede ad aggiornare il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) con l’inserimento dei dati relativi al beneficio in esame.

MODALITà DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame va:

  • indicato nel REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno di concessione;
  • utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

REVOCA / RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Nel caso in cui il Dipartimento, accerti l'insussistenza dei requisiti / documentazione non veritiera / false dichiarazioni rese, procede alla revoca / rideterminazione del credito.

I beneficiari dell'agevolazione devono comunicare tempestivamente al citato Dipartimento l'eventuale perdita dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che ne incida sulla misura.

IL BONUS “EDICOLE”

 

La Finanziaria 2019 ha riconosciuto per il 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, un credito d’imposta, “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI” con riferimento ai locali dove è esercitata l’attività di vendita, nonché alle spese di locazione / altre spese individuate da un apposito Decreto, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

In particolare il credito in esame è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.

Recentemente, con uno specifico Decreto, pubblicato sulla G.U., sono state emanate le disposizioni applicative in merito all’agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

L’agevolazione riguarda i punti vendita:

  • esclusivi, ossia gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • non esclusivi, ossia gli esercenti attività commerciali abilitati alla vendita di quotidiani / periodici ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001, se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune. In particolare possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo i seguenti soggetti:
  • rivendite di generi di monopolio;
  • rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;
  • bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  • strutture di vendita ex art. 4, comma 1, lett. e (medie strutture di vendita), f (grandi strutture di vendita) e g (centri commerciali), D.Lgs. n. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;
  • esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

  • sede legale in uno Stato UE / SEE;
  • residenza fiscale in Italia / presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui è riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati il beneficio;
  • per i punti vendita esclusivi, l’indicazione del codice attività 62.10 (“Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici”);
  • per i punti vendita non esclusivi, l’indicazione di uno dei seguenti codici attività:
  • rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
  • rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
  • bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
  • strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq (codice 47.61).

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Come sopra accennato l’agevolazione in esame si sostanzia in un credito d’imposta la cui determinazione differisce a seconda che il punto vendita sia o meno esclusivo.

Il credito d’imposta è concesso ad ogni esercente nella misura massima pari a € 2.000 per ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.

 Punti vendita esclusivi

Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d’imposta in questione è parametrato agli importi pagati per i locali in cui il soggetto esercita l’attività, con riferimento alle seguenti voci:

  • imposta municipale unica (IMU);
  • tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  • canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  • tassa sui rifiuti (TARI);
  • spese per locazione, al netto dell’IVA, se il soggetto opera come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Le voci sopra riportate sono da riferirsi agli importi pagati nell’anno precedente alla richiesta dell’agevolazione.

 

Esempio 1

L’edicola BF (codice attività 47.62.10) per il 2018 ha pagato le seguenti spese:

·      TASI                                                     €      300

·      TARI                                                     €      700

·      Locazione locale                                     € 14.000

L’edicola non è l’unico punto vendita presente nel territorio comunale.

Voce di spesa

Importo pagato

TASI

                           300

TARI

                           700

Totale

                        1.000

L’ammontare del credito d’imposta spettante risulta pari a € 1.000. 

 

Esempio 2

L’edicola OZ (codice attività 47.62.10) per il 2018 ha pagato le seguenti spese:

·      IMU                                                  €   1.200

·      TASI                                                 €      300

·      TARI                                                 €      700

L’edicola non è l’unico punto vendita presente nel territorio comunale.

Voce di spesa

Importo pagato

IMU

                         1.200

TASI

                            300

TARI

                            700

Totale

                         2.200

L’ammontare del credito d’imposta spettante risulta pari a € 2.000. 

 

Punti vendita non esclusi

Per i punti vendita non esclusivi, il credito d’imposta in esame è:

  • parametrato alle voci sopra elencate;
  • commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi conseguiti dalla vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i ricavi complessivi considerando per le vendite soggette ad aggio / ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Per accedere al credito d’imposta è necessario presentare in via telematica un’apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita procedura che sarà resa disponibile all’indirizzo Internet www.impresainungiorno.gov.it.

La richiesta deve essere presentata dall’1.9 al 30.9 di ciascun anno.

Così la richiesta del “bonus edicole” 2019, relativo alle spese 2018, va presentata dall’1.9 al 30.9.2019.

La richiesta deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • per ogni voce di spesa che concorre alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta;

e

  • degli aiuti “de minimis” ricevuti nel corso dei 2 esercizi precedenti e nell’esercizio in corso.

Per i punti vendita esclusivi che possono “conteggiare” anche le spese di locazione del locale in cui è esercitata la vendita, la richiesta deve contenere anche la certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è esercitata l’attività, attestante l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi, la richiesta, oltre alla predetta documentazione e certificazione, deve contenere una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente il rapporto tra i ricavi della vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i ricavi complessivi.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame il soggetto deve risultare iscritto negli elenchi appositamente stilati dal Dipartimento, entro il 31.12 di ciascuno dei 2 anni cui si riferisce il credito d’imposta (l’elenco è trasmesso anche all’Agenzia delle Entrate).

In tale elenco, per ciascun beneficiario, è indicato l’importo spettante assunto nel limite massimo previsto.

Se l’importo dei crediti d’imposta richiesti è superiore, per ciascun anno, alle risorse finanziarie disponibili, la ripartizione avviene in maniera proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Le risorse disponibili per la concessione dell’agevolazione in esame ammontano a € 13 milioni per il 2019 e € 17 milioni per il 2020.

Merita evidenziare che il citato Dipartimento provvede ad aggiornare il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) con l’inserimento dei dati relativi al beneficio in esame.

MODALITà DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame va:

  • indicato nel REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno di concessione;
  • utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

REVOCA / RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Nel caso in cui il Dipartimento, accerti l'insussistenza dei requisiti / documentazione non veritiera / false dichiarazioni rese, procede alla revoca / rideterminazione del credito.

I beneficiari dell'agevolazione devono comunicare tempestivamente al citato Dipartimento l'eventuale perdita dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che ne incida sulla misura.