Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 27.10.2018, il DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”.
Nell’ambito del Decreto sono contenute una serie di disposizioni di seguito sintetizzate.
ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA E DIVIETO DI COMPENSAZIONE
In caso di accollo del debito d’imposta altrui è previsto che l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti. I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97).
Con gli atti di recupero delle sanzioni / imposta / interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:
- all’accollante le sanzioni:
- pari al 30% del credito utilizzato;
- dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- all’accollato la sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE
È prevista l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica di un provvedimento di:
- cessazione della partita IVA. Il divieto:
- opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento;
- rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;
- esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES).
COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI
Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.
In particolare, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
Di conseguenza, anche per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il reddito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un allungamento della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.
L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24 |
Attività di controllo
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
È previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24, si rivelino non utilizzabili:
- l’Agenzia comunica la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento entro 30 giorni;
- è applicata la sanzione pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.
Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. |
RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI
Con l’intento di tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell’esecuzione di opere / servizi, è disposto che il committente (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera / servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera / servizio.
L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera / servizio affidato.
In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall’omesso / tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all’impresa affidataria.
L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:
- almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
- su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.
Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:
- riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.
In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:
- elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- dati utili alla compilazione del mod. F24 per l’effettuazione dei versamenti;
- dati identificativi del bonifico.
L’impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.
Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:
- la corretta determinazione delle ritenute;
- la corretta esecuzione delle ritenute;
- il versamento, senza possibilità di compensazione.
I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici:
- entro il limite della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- integralmente nel caso in cui non abbiano comunicato all’impresa appaltatrice / affidataria gli estremi del c/c su cui versare la provvista o abbiano eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti.
Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:
- non trasmettano i dati richiesti;
- non versino la provvista per effettuare i versamenti;
- non richiedano al committente di compensare quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di compensare con crediti inesistenti / non esigibili;
il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.
Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici il versamento della provvista / richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici entro 5 giorni.
Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di “DURC fiscale” (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:
- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Infine, le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Reverse charge per somministrazione di manodopera
È esteso il reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.). |
L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
Per la benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con il mod. F24, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei citati depositi procede ad immettere in consumo / estrarre i prodotti.
È previsto che la deroga all’applicazione della suddetta previsione, relativa al versamento anticipato dell’IVA, può essere applicata solo qualora l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che oltre a presentare specifici criteri di affidabilità, presti idonea garanzia.
È altresì previsto l’obbligo di versamento anticipato dell’IVA ai prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo / estratti (tale limite di capacità può essere rideterminato dal MEF).
È disposto il divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per gli acquisti / importazioni definitive di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.
In deroga al predetto divieto è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento alle imprese (autotrasportatori di cose per conto terzi, ecc.) che acquistano ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e dai destinatari registrati, nonchè da soggetti diversi.
accisa sul gasolio commerciale
Con riguardo al gasolio commerciale usato come carburante è introdotto un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.
acquisto ue di veicoli usati
È disposto l’obbligo di preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’acquirente non è tenuto al versamento dell’IVA tramite il mod. F24 ELIDE.
In particolare, ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.
documento amministrativo semplificato telematico
L’art. 1, comma 1, lett. b), DL n. 262/2006, dispone la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti / assoggettati ad accisa.
Ora è fissata al 30.6.2020 la data entro la quale trova applicazione tale obbligo, limitandone, in fase di prima attuazione, l’applicazione ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.
utilizzo dati fatture elettroniche
È previsto che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:
- dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.
In sede di attuazione della nuova disposizione l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy. |
fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
È previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.
È ora previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso” un registratore telematico.
dichiarazioni precompilate
È previsto che:
- a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
- dei registri IVA;
- delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;
- a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
È prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
Lotteria degli scontrini
Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:
- il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente;
- l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.
È previsto che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
è prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto:
- rifiuti il codice fiscale del contribuente;
o
- non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.
Fino al 30.6.2020 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso (sugli scontrini fiscali non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero ricevuta fiscale.
premi cashless
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.
CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI
Le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico.
È previsto che tale piattaforma può essere utilizzata anche anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015.
In altre parole, come specificato nella Relazione illustrativa del Decreto in esame, l’obiettivo è quello di integrare la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati.
CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.
In particolare, il credito d’imposta:
- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.
MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO
L’art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito.
È prevista a decorrere dall’1.7.2020 una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da parte del soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di pagamento. La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.
IMPONIBILITà IVA SCUOLE GUIDA
È adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17. In particolare, il precedente riferimento alle prestazioni “didattiche di ogni genere” è sostituito con “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020.
Nell’ambito delle predette prestazioni d’insegnamento non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1. è opportuno che sia chiarito il trattamento IVA applicabile al conseguimento delle patenti di categoria diversa (ad esempio, AM, A, C, D, ecc.).
In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 (non è chiaro se tale “esimente” è riferita ai soggetti che hanno applicato l’IVA ovvero a coloro che hanno continuato a considerare esenti le proprie prestazioni).
Inoltre è soppresso l’esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall’art. 2, lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole.
Contestualmente, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (utilizzo registratore telematico).
riapertura termine di pagamento “rottamazione-ter”
È stato prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell’unica soluzione / prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell’istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.
La proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter |
Definizione agevolata |
Versamento |
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Modalità |
Scadenza originaria |
Scadenza prorogata |
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Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
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16 rate successive |
A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023) |
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Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis con pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
||
8 rate successive |
31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023) |
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Soggetti che hanno aderito rottamazione-bis senza pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
||
8 rate successive |
28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021) |
||
Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
||
8 rate successive |
31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023) |
ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO
È previsto, per il 2019 e il 2020, un contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono”. In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un contributo pari a € 30, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
rinnovo parco veicolare autotrasportatori
È previsto lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al rinnovamento del parco veicolare delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
In particolare, l’oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020 finalizzati all’acquisto, anche in leasing, di autoveicoli:
- nuovi di fabbrica;
- adibiti al trasporto di merci;
- di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t;
- a trazione alternativa a metano (CNG) / gas naturale liquefatto (GNL) / ibrida (diesel / elettrico) / elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.
Per accedere all’agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4, adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t.
Il contributo spettante, da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 20.000 per ciascun veicolo, è determinato dalla:
- massa complessiva a pieno carico;
- modalità di alimentazione.
Si evidenzia che il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, inclusi gli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
acconto irpef / ires / irap soggetti isa
A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%). La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.
Per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell’acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).
L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.