In data 25.12.2019 è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” di seguito sinteticamente riepilogate.
Accollo DEBITO d’imposta ALTRUI e divieto di compensazione
È confermato che in caso di accollo del debito d’imposta altrui l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.
I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti (sono applicabili le sanzioni ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97).
Con gli atti di recupero dell’imposta / sanzioni / interessi, da notificare entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il mod. F24 sono irrogate:
- all’accollante le sanzioni:
- pari al 30% del credito utilizzato;
- dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- all’accollato la sanzione di cui al comma 1 del citato art. 13 (30% dell’importo non versato).
CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE
È confermata l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento di:
- cessazione della partita IVA. Il divieto:
- opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
- rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;
- esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES).
L’esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del Provvedimento di esclusione.
COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI
È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.
In particolare è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.
È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.
L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24. |
Attività di controllo
L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:
- l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata la sanzione pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita (nella versione originaria del Decreto in esame la sanzione era pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito).
Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.
Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa. |
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.
ritenute e compensazioni in appalti / subappalti
In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti in vigore a decorrere dall’1.1.2020.
Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. |
L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera / servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera / servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.
In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.
In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. |
Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di “DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:
a) |
risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; |
b) |
non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. |
La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio. |
L’Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.
Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.
Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati.
REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
È confermata l’estensione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
PREVENZIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI
Per la benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con il mod. F24, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei citati depositi procede ad immettere in consumo / estrarre i prodotti. È confermato:
- la deroga all’applicazione della suddetta previsione, relativa al versamento anticipato dell’IVA, può essere applicata solo qualora l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che oltre a presentare specifici criteri di affidabilità, presti idonea garanzia;
- l’esclusione dall’obbligo di versamento anticipato dell’IVA per i prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo / estratti (tale limite di capacità può essere rideterminato dal MEF);
- il divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per gli acquisti / importazioni definitive di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti di cui al citato comma 937;
- l’utilizzo della dichiarazione d’intento alle imprese (autotrasportatori di cose per conto terzi, ecc.) che acquistano per l’esercizio dell’attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e dai destinatari registrati, nonchè da soggetti diversi, compresi quelli che utilizzano il deposito anche come deposito IVA.
ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE
È confermata, con riguardo al gasolio commerciale usato come carburante, l’introduzione di un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.
ESTENSIONE UTILIZZO RAVVEDIMENTO
In sede di conversione è stata abrogata la disposizione che limitava l’applicazione del ravvedimento:
- ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, a 1/6 del minimo e a 1/5 del minimo;
- ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con riferimento alle citate lett. b-bis) e b-ter).
Di conseguenza le suddette riduzioni sanzionatorie sono, ora, estese a tutti i tributi.
FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA
Proroga al 2020 del divieto di emissione della fattura elettronica
È confermato che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
Invio con un’unica operazione dei dati relativi al STS tramite il registratore telematico
Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.
È confermata l’integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria”, tramite un registratore telematico (RT).
DICHIARAZIONI PRECOMPILATE
È confermato che:
- a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
- dei registri IVA;
- delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;
- a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.
PERIODICITà SPESOMETRO ESTERO
In sede di conversione è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE
È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
In sede di conversione è previsto che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.
LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
In sede di conversione è stata differita l’operatività di tale previsione all’1.7.2020.
In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:
- il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
- l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.
È confermato che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).
Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.
PREMI CASHLESS
È confermata al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l’istituzione di premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.
credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000. In sede di conversione il credito in esame è stato esteso anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta:
- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti.
Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.
REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO
È confermato, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, l’istituzione del Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico, a decorrere dal 2020, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’iscrizione al Registro:
- costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico;
- è obbligatoria per i soggetti già titolari al 25.12.2019 dei diritti e dei rapporti in esso previsti;
- è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica in capo al richiedente:
- del possesso delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88, TULPS;
- del possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia;
- del versamento della somma specifica dovuta (min € 500, max € 10.000).
L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. |
IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA
In sede di conversione è stato modificato l’intervento sull’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 finalizzato all’adeguamento della normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17.
In particolare, ora il Legislatore aggiunge alla citata disposizione la previsione in base alla quale le prestazioni didattiche non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento della patente per i veicoli delle categorie B e C1. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020.
In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti difformi adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 per effetto della citata sentenza comunitaria.
È confermata la soppressione dell’esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole.
Tuttavia, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (utilizzo registratore telematico).
ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE FEMMINILE
In sede di conversione, è previsto che le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili nonché di coppette mestruali sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.
L’aliquota agevolata è applicabile dalle operazioni effettuate dall’1.1.2020.
RIPRESA VERSAMENTI / ADEMPIMENTI EVENTI SISMICI SICILIA
È confemato, per i soggetti persone fisiche non titolari / titolari di partita IVA di cui al DM 25.1.2019 che:
- avevano al 26.12.2018 la residenza / sede legale / sede operativa in uno dei seguenti Comuni:
Aci Bonaccorsi |
Acireale |
Trecastagni |
Aci Catena |
Milo |
Viagrande |
Aci Sant’Antonio |
Santa Venerina |
Zafferana Etnea |
- hanno beneficiato, a seguito del sisma del 26.12.2018, della sospensione dei termini per i versamenti tributari scadenti nel periodo 26.12.2018 - 30.9.2019;
che il versamento di quanto sospeso va effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 1.2020;
ovvero
- in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.1.2020, da versare entro il giorno 16 di ogni mese.
Gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, vanno effettuati entro il 31.1.2020. |
RIAPERTURA TERMINI DI PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE-TER”
È confermata la proroga dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell’unica soluzione / prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell’istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.
La proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del mod. DA-2018 / DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter. |
Definizione agevolata |
Versamento |
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Modalità |
Scadenza originaria |
Scadenza prorogata |
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Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
||
16 rate successive |
A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023) |
||
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis con pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
||
8 rate successive |
31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023) |
||
Soggetti che hanno aderito rottamazione-bis senza pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
||
8 rate successive |
28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021) |
||
Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione-ter |
Unica soluzione / 1° rata |
31.7.2019 |
30.11.2019 |
2° rata |
30.11.2019 |
||
8 rate successive |
31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023) |
COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A.
In sede di conversione è prevista anche per il 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il mod. F24 “crediti PPAA”, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA
In sede di conversione è previsto che a partire dall’1.1.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati mediante “PagoPA”.
ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO
È confermato il riconoscimento, per il 2019 e 2020, del contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono” pari a € 30.
In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 6.3.2020.
AGEVOLAZIONI VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO
In sede di conversione è stato previsto che l’aliquota IVA ridotta del 4 è applicabile anche agli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 285/92 (autovettore, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti:
- a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.